Sez. 6, Sentenza n. 25909 del 17/06/2015 Cc. (dep. 18/06/2015) Rv. 263937 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Condanna contumaciale - Rifiuto di consegna ai sensi dell'art. 18, lett. r), L. n. 69 del 2005 - Esecuzione della pena in Italia come richiesto dall'interessato - Mancata rinuncia a contestare la sentenza contumaciale - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione con cui la Corte d'appello ha rifiutato la consegna a norma dell'art. 18, lett. r), della L. n. 69/2005, stabilendo l'esecuzione in Italia della pena inflitta dall'autorità giudiziaria estera con sentenza contumaciale, pure quando l'interessato, oltre a formulare una richiesta in tal senso, si è riservato il diritto di contestare tale sentenza, posto che allo stesso non è precluso di proporre dinanzi all'A.G. dello Stato di emissione del m.a.e. un incidente di esecuzione volto a contestare la validità del titolo esecutivo, o comunque di richiedere alla stessa la rimessione in termini per impugnare la sentenza contumaciale. (Fattispecie relativa ad un ordinamento - la Romania - in cui la persona richiesta in consegna per essere sottoposta ad una pena derivante da una condanna "in absentia", può, su sua richiesta, essere nuovamente giudicata dalla stessa Corte che ha emesso la condanna).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. R CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)