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Sez. L, Sentenza n. 2280 del 01/03/2000 (Rv. 534503 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE | Potere discrezionale del datore di lavoro di scelta del personale da assumere - Ricomprensione di tale potere nella libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost. - Controllo giurisdizionale relativo all'esercizio del potere stesso - Oggetto - Concorsi a quiz - Principi disciplinanti le procedure concorsuali tradizionali - Applicabilità.
Stato
decisa il 2000-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534503-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE

Il controllo giurisdizionale relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di assunzione e promozione del personale è limitato a verificare che il datore di lavoro, nell'esercizio del potere di gestione concernente l'assunzione di nuovi lavoratori o la promozione dei più validi professionalmente - rientrante nella libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost. - sia rispettoso dei canoni generali di correttezza e buona fede (i quali si traducono, fra l'altro, sia nell'obbligo di adottare regole concorsuali che pongano i candidati in una condizione di assoluta parità sia nell'obbligo di imparzialità dei criteri valutativi) e non ponga in essere comportamenti manifestamente inadeguati o irragionevoli (come, ad esempio, la sottoposizione dei candidati a prove palesemente incongruenti rispetto alle mansioni di destinazione). Al di là di tale verifica non è, invece, consentito al giudice di ingerirsi nella valutazione del contenuto del bando di concorso, nella determinazione delle relative procedure attuative, nella scelta dei criteri di selezione, né, ancora, nel merito del giudizio dei singoli candidati. Ne consegue che, con riferimento ai cosiddetti "concorsi a quiz", restano sottratti al controllo del giudice e lasciati al potere discrezionale del datore di lavoro - salvo il limite del rispetto dei criteri suddetti - sia l'individuazione delle materie nell'ambito delle quali scegliere le domande da porre ai concorrenti, sia la regolamentazione delle specifiche e concrete modalità di espletamento del concorso, sia la determinazione delle penalità per la mancata soluzione dei quesiti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)