diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 26421 del 05/12/2005 (Rv. 586922 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Art. 1 del d.l. n. 106 del 2005 - Fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle relative a pretese tributarie derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni - Portata - Notificazione delle cartelle già emesse alla data di entrata in vigore della legge - Applicabilità - Fondamento - Lacuna normativa determinata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005.
Stato
decisa il 2005-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586922-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA

In tema di riscossione delle imposte, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'art. 1del d.lgs 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156, innovando rispetto a quanto disposto, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha fissato dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle, ivi comprese quelle già emesse alla data di entrata in vigore della legge stessa, relative alla liquidazione di dichiarazioni di qualsiasi tipo (relative anche, come nel caso di specie, a richieste di condono), con lo scopo, in adempimento delle indicazioni contenute nella pronuncia del giudice delle leggi, di porre comunque un limite temporale ultimo per le richieste degli uffici finanziari, al fine precipuo di "garantire l'interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)