Sez. L, Sentenza n. 2732 del 05/05/1984 (Rv. 434781 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE O RIORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA - AMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE O RIORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA - AMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO.*
Nel caso di licenziamento intimato per ragioni produttive od organizzative (ravvisate, nella specie, nella cessazione della attività imprenditoriale in una determinata zona), l'autorità giudiziaria non ha alcun potere di sindacare l'opportunità e la congruità delle determinazioni dell'imprenditore, sicché, per ritenere giustificato il licenziamento intimato per i motivi anzidetti, è sufficiente l'accertamento, da parte del giudice, che le ragioni allegate dall'imprenditore, relative alla ristrutturazione o alla riorganizzazione aziendale, siano realmente alla base del licenziamento. (V 6694/82, mass n 424327; (V 2746/80, mass n 406517; (Conf 3931/79, mass n 400394).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)