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Sez. L, Sentenza n. 1557 del 13/03/1979 (Rv. 397899 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA MENSILITA - COMPUTABILITA.*
Stato
decisa il 1979-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397899-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA MENSILITA - COMPUTABILITA.*

L'indennita di buonuscita in favore dei dipendenti da aziende ferrotranviarie e di navigazione interna, che abbiano maturato il diritto a pensione, prevista dall'art 12, terzo comma, dell'accordo nazionale del 19 febbraio 1948, cosi come quella riconosciuta ai medesimi dipendenti, cessati dal servizio senza avere conseguito il diritto a pensione, dagli artt 26 e 27 del regolamento allegato a al RD 8 gennaio 1931 n 148, va computata sulla base dell'ultima retribuzione annua percepita, comprensiva di ogni emolumento corrisposto in misura fissa e continuativa, quali la tredicesima e la quattordicesima mensilita. (Conf 1821/78, mass n 391213; (Conf 1062/78, mass n 390417).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)