Sez. 3, Sentenza n. 2981 del 27/09/1968 (Rv. 335800 - 01)
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - NATURA - CONTENUTO - DISCIPLINA DELL'ARBITRATO RITUALE - INAPPLICABILITA- PATTO DEVOLVENTE AL GIUDIZIO DI UN TERZO LA POSSIBILITA DEL RIESAME IN S SECONDO GRADO DEL LODO - VALIDITA - IMPUGNABILITA DELLA DECISIONE - IPOTESI.*
ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - NATURA - CONTENUTO - DISCIPLINA DELL'ARBITRATO RITUALE - INAPPLICABILITA- PATTO DEVOLVENTE AL GIUDIZIO DI UN TERZO LA POSSIBILITA DEL RIESAME IN S SECONDO GRADO DEL LODO - VALIDITA - IMPUGNABILITA DELLA DECISIONE - IPOTESI.*
Le norme del cod. di proc.civ. dettate per l'arbitrato rituale, non sono applicabili all'arbitrato libero o irrituale, il quale costituisce un istituto di diritto sostanziale, che va inquadrato nello schema negoziale del mandato, avente il contenuto specifico di un incarico conferito agli arbitri di regolare la controversia, senza formalita procedurali, in via di composizione bonaria, con accertamento sostitutivo della volonta dei contraenti. In tema di arbitrato libero e valido il patto con il quale il giudizio circa la possibilita di un riesame, da parte di un collegio arbitrale di secondo grado delle questioni risolte con il lodo di primo grado sia devoluto ad un terzo, il quale si inserisce nel procedimento previsto dalle parti per l'arbitrato irrituale egli stesso in veste di arbitro con il potere, derivantegli dal mandato legittimamente conferitogli dalle parti stesse, di stabilire se ricorre o meno il caso di un riesame della controversia da parte di un collegio arbitrale di secondo grado. Il giudizio espresso dagli arbitri in Sede di arbitrato libero e comunque impugnabile dinanzi al giudice ordinario per gli stessi vizi che vulnerano ogni manifestazione di volonta, e cioe per errore sostanziale, violenza, dolo, incapacita delle parti che hanno conferito il mandato e degli arbitri. (nella specie, l'art. 43 del regolamento dell' associazione italiana selezionatori sementi - aiss, stabiliva che il lodo emesso in primo, dal collegio arbitrale previsto nel regolamento per le controversie tra gli assicurati, poteva essere impugnato con reclamo diretto al Presidente dell'aiss, entro dieci giorni successivi a quello in cui la parte reclamante aveva avuto cognizione del lodo stesso, tra l'altro se il lodo e stato l'effetto di dolo di una delle parti o di uno o piu arbitri in danno dell'altra se si e giudicato in base a prove o documenti riconosciuti o comunque dichiarati falsi dopo la pronunzia del lodo. Il successivo art. 44 stabiliva, poi, che il Presidente dell'aiss accertata l'esistenza di elementi giustificanti il ricorso contro il lodo arbitrale di prima istanza, convoca entro quindici giorni dalla presentazione dell'impugnazione il collegio arbitrale di secondo grado). (V. 1238-68, massima n. 332748).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1708, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)