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Sez. 1, Sentenza n. 2812 del 23/04/1983 (Rv. 427727 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - IN GENERE - TRIBUNALE - COMPETENZA - LIMITI - COGNIZIONE DELLE CAUSE CONNESSE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427727-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - ORGANI - COMMISSARIO LIQUIDATORE - IN GENERE - TRIBUNALE - COMPETENZA - LIMITI - COGNIZIONE DELLE CAUSE CONNESSE - ESCLUSIONE.*

Per le azioni revocatorie da proporsi dal Commissario liquidatore, come per le altre azioni che derivano dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa, la Competenza va determinata secondo le regole ordinarie, senza che possa rimanere attratta da quella del tribunale che ha dichiarato lo stato d'insolvenza, atteso che la regola dettata dall'art. 24 l. fall. Per il tribunale che ha dichiarato il fallimento non può trovare applicazione nella liquidazione coatta amministrativa, non essendo richiamata dalle norme che disciplinano tale diversa procedura concorsuale, né in questa avendo il tribunale quella peculiare posizione che occupa nella procedura fallimentare e che giustifica l'indicata deroga alle norme sulla Competenza ordinaria. (V 2232/82, mass n 420098; (V 3079/78, mass n 392532; (Conf 2795/76, mass n 381538; (Conf 1016/76, mass n 379663; (Conf 1045/66, mass n 322095).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 202 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 203 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)