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Sez. F, Sentenza n. 33218 del 28/07/2016 Cc. (dep. 29/07/2016) Rv. 267765 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Provvedimento restrittivo - Mancata trasmissione - Conseguenza - Rifiuto - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267765-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato d'arresto europeo, l'omessa acquisizione del titolo restrittivo interno in base al quale il m.a.e. è stato emesso è ostativa alla consegna quando, dal contenuto dello stesso m.a.e. e degli atti inoltrati a corredo, non sia possibile per l'autorità giudiziaria richiesta il controllo sulla ricorrenza dei presupposti per la consegna ovvero di condizioni per il rifiuto, ai sensi dell'art. 18 della stessa legge. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva disposto la consegna del ricorrente, rilevando che, in assenza del provvedimento restrittivo, non era possibile verificare se una parte dei reati, contestati nel m.a.e. come commessi in modo indivisibile in Italia, Spagna, Germania oltre che in Francia, fosse stata, invece, commessa, anche solo in parte, nel territorio italiano).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6 com. 3, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6 com. 5, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17 com. 4, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)