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Sez. L, Sentenza n. 1843 del 16/03/1984 (Rv. 433911 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO - OPERAZIONI LOGICHE SPETTANTI AL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433911-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA PREVISTA DAL CONTRATTO COLLETTIVO - OPERAZIONI LOGICHE SPETTANTI AL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Ai fini dell'attribuzione delle qualifiche previste dal contratto collettivo, il giudice del merito deve compiere tre successive operazioni logiche: egli deve dapprima identificare le categorie e le qualifiche, interpretando le norme collettive secondo i criteri ermeneutici previsti dall'art. 1362 e seguenti cod. civ.; deve poi ricostruire la posizione del lavoratore nell'ambito della organizzazione aziendale in base alla Determinazione delle mansioni di fatto esercitate e deve, infine, procedere al paragone tra le categorie e qualifiche identificate con le mansioni concrete, al fine di inquadrare queste in quelle. In Sede di legittimità, mentre la prima operazione logica può essere censurata per eventuale violazione dei criteri d'interpretazione delle clausole contrattuali, cui sono equiparabili le Disposizioni dei contratti collettivi di diritto comune, le altre due operazioni logiche, attenendo ad apprezzamenti di fatto, sono censurabili solo se inficiate da vizi logici. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva negato che ai dipendenti dell'a.C.e.A., addetti al servizio impianti illuminazione pubblica e dall'azienda inquadrati come impiegati tecnici nella cat. Bs, competesse il diritto all'inquadramento nella cat. A1 ai sensi del contratto collettivo del 21 aprile 1970). (Conf 2937/83, mass n 427850, nella prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)