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Sez. L, Sentenza n. 2937 del 28/04/1983 (Rv. 427850 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - DETERMINAZIONE DELL'INQUADRAMENTO SPETTANTE AL LAVORATORE SUBORDINATO - PROCEDIMENTO LOGICO - GIURIDICO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1983-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427850-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - DETERMINAZIONE DELL'INQUADRAMENTO SPETTANTE AL LAVORATORE SUBORDINATO - PROCEDIMENTO LOGICO - GIURIDICO DEL GIUDICE DI MERITO.*

Nel procedimento logico-giuridico diretto alla Determinazione dell'inquadramento spettante ad un lavoratore subordinato, il giudice del merito deve seguire tre fasi tra loro interdipendenti: egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti e delle corrispondenti nomenclature, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta; infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, secondo l'interpretazione datane, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni, generalmente posto dall'art. 2103 cod. civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)