Sez. 1, Sentenza n. 3712 del 30/05/1983 (Rv. 428620 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE IN APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - CRITERI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE IN APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ - CRITERI.*
Poiché l'appello non è un rimedio rescindente volto alla denuncia ed al controllo di particolari vizi della decisione impugnata, ma un rimedio rescissorio diretto ad ottenere il riesame e la riforma della pronuncia di primo grado, l'Onere della specificazione dei motivi d'appello, imposto dall'art. 342 cod. proc. civ., risponde soprattutto alla funzione di precisare l'oggetto ed i limiti del riesame richiesto, e deve essere inteso in senso meno rigoroso allorché risulti la volontà dell'appellante di impugnare in toto la sentenza del primo giudice. (V 4380/82, mass n 422365; (V 6608/81, mass n 417464; (V 6003/81, mass n 416790; (V 5425/81, mass n 416133; (V 5300/81, mass n 416055; (V 4678/80, mass n 408491).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)