Sez. U, Sentenza n. 1244 del 01/12/2000 (Rv. 542301 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversia tra assessore comunale ed ente locale per il rimborso delle spese sostenute dal primo in un procedimento penale per fatti commessi nella sua qualità - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto inerente a diritti soggettivi, la controversia avente ad oggetto l'azione promossa da un assessore comunale verso l'ente locale per ottenere il rimborso delle spese sostenute in un procedimento penale instaurato nei suoi confronti per fatti commessi in qualità di vice - sindaco e assessore e conclusosi con una sentenza di proscioglimento, sulla base dell'asserita estensione agli amministratori dell'accordo sindacale per il personale degli enti locali recepito con d.P.R. n. 268 del 1987.
Riferimenti normativi: DPR 13/05/1987 num. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)