Sez. 2, Sentenza n. 1991 del 09/03/1999 (Rv. 523942 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Applicazione di "regulae iuris" - Violazione dell'art. 113 cod. proc. civ. secondo comma - Esclusione - Fondamento - Presunzione di coincidenza con la regola di equità - Sussistenza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Non sussiste violazione dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. se il giudice di pace - e precedentemente all' istituzione di questi il giudice conciliatore - decide un giudizio di equità necessario secondo diritto, perché significa che ha ritenuto la "regula iuris" implicitamente conforme all'equità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4, Legge 21/11/1991 num. 374 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)