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Sez. L, Sentenza n. 974 del 11/02/1980 (Rv. 404415 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404415-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Perche sia legittima la condanna del lavoratore al pagamento delle spese di giudizio, nelle controversie previdenziali ed assistenziali a favore degli enti di assistenza e previdenza, e necessario che il giudice del merito compia una puntuale indagine fornendone adeguata motivazione sulla ricorrenza delle relative condizioni giustificative e, cioe, sia del requisito oggettivo, consistente nella evidente infondatezza della domanda, per carenza prima facie dei presupposti di fatto e di diritto, sia del requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza dell'assicurato, ovvero nell'ignoranza addebitabile a mancato uso della normale diligenza, circa la evidente infondatezza della sua pretesa. (Conf 2028/78, mass n 391383).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)