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Sez. L, Sentenza n. 5054 del 07/09/1981 (Rv. 415846 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1981-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415846-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - CONTENUTO.*

La disciplina dell'art. 2110 cod. civ. in tema di malattia del lavoratore deroga sotto un duplice profilo alle Disposizioni generali concernenti il recesso da parte del datore di lavoro perché, da un lato, impedisce a costui, in costanza di malattia, di procedere alla risoluzione del rapporto che pur fosse consentita alla stregua della normativa limitativa del licenziamento; e, dall'altro lato, gli consente, alla scadenza del periodo di comporto, di intimare il licenziamento stesso senza più dovere osservare i limiti alla sua facoltà, disposti da detta normativa. (V. 2043/80, mass. N. 405725; (V. 3323/78, mass. N. 392755).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)