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Sez. L, Sentenza n. 971 del 07/02/1985 (Rv. 439123 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISCIPLINA DEL PERSONALE ATTUATE PER MEZZO DI REGOLAMENTO - NATURA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL REGOLAMENTO DEL 1975 SULLA POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL GRADO SETTIMO DA PARTE DI DIPENDENTI CON FUNZIONI DI "ESTIMATORI - PANNINE".*
Stato
decisa il 1985-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439123-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISCIPLINA DEL PERSONALE ATTUATE PER MEZZO DI REGOLAMENTO - NATURA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL REGOLAMENTO DEL 1975 SULLA POSSIBILITÀ DI ACCESSO AL GRADO SETTIMO DA PARTE DI DIPENDENTI CON FUNZIONI DI "ESTIMATORI - PANNINE".*

La disciplina del personale attuata dal Banco di Napoli per mezzo di regolamento ha natura privatistica, costituendo espressione della volontà contrattuale dell'ente che aderisce in tale Forma alla normativa collettiva stipulata in contraddittorio e in accordo con le associazioni sindacali dei dipendenti; pertanto, l'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle Disposizioni del detto regolamento è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto sotto il profilo della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale o del vizio di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata della S.C. - aveva in particolare ritenuto che la disciplina regolamentare del 1975 aveva attribuito ai dipendenti del settore "monte pegni" con funzioni di "estimatori-pannine" - la cui carriera non poteva in precedenza superare il grado ottavo, e cioè l'ultimo della carriera impiegatizia - la possibilità di accedere al grado settimo, e cioè al primo gradino dei funzionari, senza peraltro prevedere una diversità di mansioni per gli "estimatori-pannine" assegnati all'uno o all'altro grado). (V 3651/82, mass n 421621; (Conf 2012/82, mass n 419856; (Conf 1721/79, mass n 398085).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)