Sez. L, Sentenza n. 8119 del 25/07/1995 (Rv. 493424 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Domande amministrative di pensione di inabilità - Implicita inclusione della domanda di assegno di invalidità - Configurabilità - Previsione nella modulistica dell'INPS del carattere alternativo di dette richieste - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE
La domanda proposta in sede amministrativa della pensione di inabilità contiene implicitamente la domanda subordinata di attribuzione dell'assegno di invalidità - prestazione di contenuto minore ma basata, a norma dell'art. 4 della legge 12 giugno 1984 n. 222, sugli stessi requisiti assicurativi e contributivi -, come confermato in particolare, dall'art. 9, commi sesto, settimo e ottavo (sulla revisione del trattamento) e dall'art. 11 (sui limiti alla presentazione di nuove domande) della stessa legge, senza che possa rilevare in senso contrario la circostanza che la modulistica dell'INPS ponga in alternativa la richiesta della pensione e quella dell'assegno.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 9, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)