diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 989 del 08/02/1985 (Rv. 439137 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO - INCLUSIONE DEL FONDO ALIENATO IN ZONA DI UTILIZZAZIONE EDILIZIE, INDUSTRIALI O TURISTICA PREVISTE DAL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE DEL COMUNE - INSUSSISTENZA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO AGRARI - DIZIONE "PIANO REGOLATORE" EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - INTERPRETAZIONI ESTENSIVE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439137-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DI RISCATTO - INCLUSIONE DEL FONDO ALIENATO IN ZONA DI UTILIZZAZIONE EDILIZIE, INDUSTRIALI O TURISTICA PREVISTE DAL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE DEL COMUNE - INSUSSISTENZA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO AGRARI - DIZIONE "PIANO REGOLATORE" EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - INTERPRETAZIONI ESTENSIVE - AMMISSIBILITÀ.*

Ai fini dell'esclusione del diritto di prelazione e di riscatto agrari ex art. 8 della legge n. 590 del 1965 è sufficiente che il fondo alienato sia ricompreso in zona per il quale il programma di fabbricazione del comune prevede l'utilizzazione edilizia, industriale o turistica, atteso che la dizione "piano regolatore" adoperata dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 deve essere interpretata estensivamente nel senso di includervi anche il programma di fabbricazione il quale, pur di minore entità rispetto al piano regolatore, in quanto assicura una disciplina limitata dello sviluppo degli abitati e delle aree urbane, impone anch'esso una specifica destinazione a determinate zone, con vincoli che soddisfano interessi della collettività. (Conf 6239/83, mass n 431005; (Conf 80/83, mass n 424884; (Conf 4240/82, mass n 422212).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)