Sez. U, Sentenza n. 3019 del 12/03/1993 (Rv. 481382 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale | Di un'amministrazione statale o di un ente pubblico non economico - Giurisdizione del giudice amministrativo - Condizioni - Condotta antisindacale esaurientesi soltanto nei provvedimenti amministrativi adottati dalla P.A. contro il dipendente sindacalista - Rilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale
Ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 6 della legge n. 146 del 1990, la giurisdizione del giudice amministrativo, in tema di repressione di condotta antisindacale posta in essere da un'amministrazione statale o da un ente pubblico non economico, presuppone che il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti ai rapporti di pubblico impiego e che il sindacato ricorrente intenda ottenere (oltre che la cessazione del comportamento antisindacale) anche la rimozione del provvedimento lesivo delle predette situazioni. Tale seconda condizione deve ritenersi (anch'essa) sussistente - pur in mancanza di una esplicita richiesta sindacale di revoca dei provvedimenti (nella specie, di computo delle assenze in conto ferie e di irrogazione di sanzione disciplinare) adottati dalla P.A. contro il dipendente sindacalista- nel caso in cui proprio in tali provvedimenti si esaurisca la condotta antisindacale di cui il sindacato stesso ha chiesto la cessazione.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)