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Sez. 1, Sentenza n. 26686 del 13/12/2006 (Rv. 595070 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Legge n. 89 del 2001 - Diritto all'equo indennizzo - Processo civile introdotto da soggetto deceduto prima della data di entrata in vigore della legge n. 89 del 2001 e definito dopo la medesima data - Titolarità del diritto in capo all'erede della parte del processo affetto da ritardo - Sussistenza - Limiti - Ulteriore ritardo maturato dopo la morte del dante causa - Titolarità del diritto "iure proprio" in capo all'erede non costituito nel processo presupposto - Esclusione - Subentro dell'erede - Accertamento dell'irragionevolezza dell'ulteriore durata e dei conseguenti danni non patrimoniali - Autonomia rispetto alla fase del processo anteriore al decesso del dante causa.
Stato
decisa il 2006-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595070-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione prevista dalla legge n. 89 del 2001, il decesso del dante causa in data anteriore alla entrata in vigore della legge non è ostativo alla trasmissibilità all'erede del diritto maturato dal "de cuius" per l'eccessiva protrazione di un processo introdotto anteriormente alla data stessa. Per quanto, invece, attiene alla domanda di equo indennizzo avanzata dall'erede "iure proprio" in relazione all'ulteriore decorso della medesima procedura (nella specie procedura fallimentare in cui il dante causa aveva insinuato un proprio credito) già irragionevolmente protrattasi nei confronti del suo dante causa, deve escludersi che egli ne abbia titolo ove non abbia formalmente, a sua volta, in quella assunto qualità di parte. Dal momento dell'assunzione di tale qualità potrà calcolarsi "ex novo", nei confronti dell'erede/parte, l'eventuale maturazione di una ulteriore ed autonoma eccedenza di durata del processo stesso ai fini dell'indennizzo in parola, con riguardo (anche) al danno non patrimoniale connesso al patema d'animo o all'ansia da aspettativa della relativa definizione.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)