Sez. 1, Ordinanza n. 15013 del 28/06/2006 (Rv. 593874 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Durata irragionevole del processo - Legge n. 89 del 2001 - Diritto all'equa riparazione - Fatto costitutivo del diritto - Coincidenza con la violazione della norma contenuta nell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Sussistenza - Conseguenze - Processo introdotto da soggetto deceduto prima della entrata in vigore della legge n. 89 del 2001 - Durata irragionevole dello stesso - Diritto alla equa riparazione - Titolarità in capo all'erede del defunto - Sussistenza - Limiti.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Il diritto all'equa riparazione del danno derivante dalla irragionevole durata del processo va retrodatato rispetto all'entrata in vigore della legge 24 marzo 2001, n. 89, coincidendo il fatto costitutivo del diritto attribuito dalla legge nazionale con la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848. Di conseguenza, in caso di morte della parte del processo presupposto in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 89 del 2001, se in capo al "de cuius" sia maturato, fino al momento del decesso, il diritto alla percezione dell'equa riparazione, tale diritto si trasferisce automaticamente all'erede universale in quanto già entrato nel patrimonio del defunto, mentre, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., l'erede subentra nel processo presupposto, se ancora in corso, divenendone parte, sicché inizia a decorrere per lui, in proprio, un nuovo segmento processuale idoneo, ricorrendone le condizioni di legge, ad ingenerare stress o patemi d'animo, se la sua durata è connotata da irragionevolezza, e ciò perché non è possibile cumulare lo "stress" patito in vita dal "de cuius" con quello patito dall'erede, dando luogo ad un unico patema d'animo risarcibile con riferimento all'intera durata del processo presupposto unitariamente inteso.
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 848 art. 2, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)