Sez. 3, Sentenza n. 5787 del 25/05/1995 (Rv. 492453 - 01)
ALBERGHI - AFFITTO DI AZIENDA ALBERGHIERA | Locazione di immobile adibito ad uso di albergo - Distinzione - Criteri - Accertamento riservato al giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
ALBERGHI - AFFITTO DI AZIENDA ALBERGHIERA
Nel contratto di affitto di azienda alberghiera l'oggetto è costituito da un complesso unitario di beni, organizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, cosicché l'immobile è considerato come uno dei beni aziendali in rapporto di complementarietà e di interdipendenza con gli altri, mentre nella locazione di immobile adibito ad albergo l'oggetto del contratto è l'immobile stesso considerato nella sua specificità, con funzione prevalente rispetto ad altri beni che abbiano carattere accessorio e non siano collegati da un vincolo unitario a scopi produttivi, e l'accertamento in concreto della natura del contratto è giudizio di merito, non censurabile in cassazione se correttamente motivato, fondato sulla duplice indagine della effettiva volontà dei contraenti e della consistenza oggettiva dei beni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 2555
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)