Sez. 3, Sentenza n. 9871 del 10/10/1997 (Rv. 508735 - 01)
ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - IN GENERE | Distinzione dall'affitto di azienda - Presunzione legale (art. 1 comma nono "septies" legge 118 del 1985) - Configurabilità - Presupposti - Conseguenze.
ALBERGHI - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - IN GENERE
Se indipendentemente dall'intenzione delle parti e dalla obbiettiva consistenza dei beni dedotti in contratto, l'attività del conduttore e l'organizzazione dei beni che costituiscono l'azienda, coincidono con la prima destinazione dell'immobile all'esercizio della attività alberghiera, ai sensi dell'art. 1, comma nono "septies", D.L. 7 febbraio 1985 n. 12 - convertito nella legge 5 aprile 1985 n. 118 - si presume, "iuris et de iure", la natura locativa del rapporto, con conseguente applicabilità della relativa disciplina (art. 28 legge 27 luglio 1978 n. 392).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1615, Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 1 novies CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 1362, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)