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Sez. 6, Sentenza n. 11425 del 03/10/1995 Ud. (dep. 25/11/1995) Rv. 202988 - 01

Reati contro la famiglia - Delitti contro lo stato di famiglia - Alterazione di stato - Falsità nella formazione di un atto di nascita | Attribuzione ad un neonato di uno stato difforme dalla effettiva discendenza - Sussistenza - Attribuzione di paternità relativa a neonato il cui padre naturale incestuoso non avrebbe potuto operare il riconoscimento - Sussistenza del reato.
Stato
decisa il 1995-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202988-01

Reati contro la famiglia - Delitti contro lo stato di famiglia - Alterazione di stato - Falsità nella formazione di un atto di nascita

Il delitto di alterazione di stato, previsto dall'art. 567 comma secondo cod. pen. sussiste quando con le false attestazioni all'ufficiale dello stato civile, nella formazione dell'atto di nascita, si determina l'attribuzione ad un neonato di uno stato non conforme alla sua effettiva discendenza con conseguente sostanziale divergenza tra la sua posizione quale dovrebbe essere secondo natura e quella che risulta documentata per effetto della falsità. L'alterazione di stato si realizza anche quando taluno si attribuisca falsamente la paternità di un neonato che il padre naturale, incestuoso non in buona fede, non avrebbe mai potuto attribuirsi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 567 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)