Sez. 6, Sentenza n. 47136 del 17/09/2014 Ud. (dep. 14/11/2014) Rv. 260996 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA - ALTERAZIONE DI STATO - FALSITÀ NELLA FORMAZIONE DI UN ATTO DI NASCITA | Elemento materiale - Attività di alterazione di stato - Contenuto - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO LO STATO DI FAMIGLIA - ALTERAZIONE DI STATO - FALSITÀ NELLA FORMAZIONE DI UN ATTO DI NASCITA
Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 567, comma secondo, cod. pen., è necessaria un'attività materiale di alterazione di stato che costituisca un "quid pluris" rispetto alla mera falsa dichiarazione, e si caratterizzi per l'idoneità a creare una falsa attestazione, con attribuzione al figlio di una diversa discendenza, in conseguenza dell'indicazione di un genitore diverso da quello naturale. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che la condotta di una madre che si era limitata ad omettere l'indicazione del suo stato matrimoniale all'atto della dichiarazione della nascita del figlio potesse configurare il reato di alterazione di stato, dovendo ravvisarsi invece la fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen., in quanto la dichiarazione pur se non veritiera, non era idonea ad eliminare il rapporto di filiazione effettivamente sussistente tra detto minore e il marito, in forza di quanto stabilito dall'art. 232, comma secondo, cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 495 CORTE COST., Cod. Pen. art. 567 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)