Sez. 6, Sentenza n. 30577 del 31/01/2003 Cc. (dep. 21/07/2003) Rv. 225458 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI | Inimicizia grave - Riscontro in circostanze oggettive estranee al processo - Necessità - Condotta endoprocessuale - Rilevanza solo come momento dimostrativo.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI
L'inimicizia grave come motivo di astensione o come causa di ricusazione deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo ed ancorati a circostanze oggettive, mentre la condotta endoprocessuale può venire in rilievo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire sintomatico momento dimostrativo di una inimicizia maturata all'esterno.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)