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Sez. 5, Sentenza n. 3756 del 16/12/2004 Cc. (dep. 03/02/2005) Rv. 231399 - 01

GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - casi | Condotta endoprocessuale priva di riscontro in rapporti personali estranei al processo - Riconducibilità all'inimicizia grave rilevante ai fini della ricusazione - Esclusione - Fattispecie: mancata considerazione di materiale probatorio, diniego di autodifesa, eliminazione di documenti dal fascicolo dibattimentale senza l'intervento della difesa.
Stato
decisa il 2004-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231399-01

GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - casi

Non sussiste l'inimicizia grave rilevante ai fini della ricusazione del giudice (art. 36, comma primo, lett. d, cod. proc. pen.), qualora essa sia ravvisata in asserite violazioni di legge o in discutibili scelte operate dal giudice nella gestione del procedimento, le quali riguardano aspetti interni al processo che possono essere risolti con il ricorso ai rimedi apprestati dall'ordinamento processuale e non già con l'istituto della ricusazione, azionata sotto il profilo della grave inimicizia, la quale deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al processo e ancorati a circostanze oggettive, mentre la condotta endoprocessuale può venire in rilievo solo quando presenti aspetti talmente anomali e settari da costituire momento dimostrativo di una inimicizia maturata all'esterno. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto corretto il rigetto dell'istanza di ricusazione fondata sulla mera condotta endoprocessuale del giudice e ravvisata nella mancata considerazione del materiale difensivo, nell'eliminazione di documenti dal fascicolo dibattimentale senza l'intervento della difesa ed infine nella negazione del diritto dell'imputato all'autodifesa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)