Sez. L, Sentenza n. 6609 del 11/11/1986 (Rv. 448766 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI OLTRE ALLE MANSIONI PROPRIE - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - ACCERTAMENTO - CRITERIO DELLA PREVALENZA - APPLICABILITÀ - INCENSURABILITÀ - IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI OLTRE ALLE MANSIONI PROPRIE - DIRITTO ALLA QUALIFICA SUPERIORE - ACCERTAMENTO - CRITERIO DELLA PREVALENZA - APPLICABILITÀ - INCENSURABILITÀ - IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Al fine di stabilire il diritto del lavoratore ad ottenere la attribuzione della qualifica superiore ex art. 2103 cod. civ., qualora lo stesso, oltre a mansioni proprie della categoria di appartenenza svolga anche altre mansioni definite dalla contrattazione collettiva come proprie della categoria superiore rivendicata, il giudice del merito deve attenersi al criterio della prevalenza e quindi deve aver riguardo al contenuto della mansione primaria e caratterizzante la posizione di lavoro; tale valutazione non è censurabile in Sede di legittimità se non per vizi di motivazione o per violazione dei principi e delle norme che disciplinano i criteri generali ed astratti in tema di inquadramento dei lavoratori nella qualifica corrispondente alle mansioni svolte. (V 301/85, mass n 438525; (V 7104/82, mass n 424776).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)