Sez. L, Sentenza n. 1962 del 04/04/1979 (Rv. 398362 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DEROGA ALLA REGOLA DEL RIPOSO DOPO SEI GIORNI CONSECUTIVI DI LAVORO - NORMATIVA CONTRATTUALE PARTICOLARE SUI TURNI DI SERVIZIO DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE - CONDIZIONI DI VALIDITA - RISPETTO DELLE ESIGENZE INDICATE DALLA CORTE COSTITUZIONALE NELLE SENTENZE N 150 DEL 1967 E N 146 DEL 1971 - NECESSITA - ESISTENZA DI NORMATIVA VALIDA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - ACQUIESCENZA DEI LAVORATORI AI TURNI DI LAVORO UNILATERALMENTE PREDISPOSTI DALL'AZIENDA DATRICE DI LAVORO - IRRILEVANZA - MANCANZA DELLE PREDETTE CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART 2109 COD CIV - APPLICABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - DEROGA ALLA REGOLA DEL RIPOSO DOPO SEI GIORNI CONSECUTIVI DI LAVORO - NORMATIVA CONTRATTUALE PARTICOLARE SUI TURNI DI SERVIZIO DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE - CONDIZIONI DI VALIDITA - RISPETTO DELLE ESIGENZE INDICATE DALLA CORTE COSTITUZIONALE NELLE SENTENZE N 150 DEL 1967 E N 146 DEL 1971 - NECESSITA - ESISTENZA DI NORMATIVA VALIDA - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - ACQUIESCENZA DEI LAVORATORI AI TURNI DI LAVORO UNILATERALMENTE PREDISPOSTI DALL'AZIENDA DATRICE DI LAVORO - IRRILEVANZA - MANCANZA DELLE PREDETTE CONDIZIONI - DISCIPLINA EX ART 2109 COD CIV - APPLICABILITA.*
In seguito alla dichiarazione di incostituzionalita degli artt 16 e 21 del RDL 19 ottobre 1923, n 2328, sui turni di servizio dei trasporti in concessione (sentenze costituzionali n 150 del 1967 e n 146 del 1971), incombe al datore di lavoro l'Onere di dimostrare l'esistenza di una particolare normativa contrattuale che, tenendo conto delle esigenze indicate dalla Corte costituzionale - e cioe in casi di necessita e a tutela di apprezzabili interessi della produzione e del lavoratore, nonche nei limiti di ragionevolezza per la specialita del lavoro e la salute del lavoratore - realizzi quella disciplina differenziata atta a derogare la regola del riposo settimanale dopo sei giorni consecutivi di lavoro. A tal fine e irrilevante la mera acquiescenza dei lavoratori ai turni di lavoro unilateralmente predisposti dall'azienda datrice di lavoro, e pertanto, in difetto delle condizioni sopra menzionate, il riposo settimanale resta disciplinato dall'art 2109 cod civ. (Conf 341/78, mass n 389639; (Conf 1561/74, mass n 369714).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 21 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)