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Sez. 2, Sentenza n. 1739 del 15/06/1973 (Rv. 364684 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - RISPETTO DEI LIMITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364684-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - RISPETTO DEI LIMITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

A norma dell'art 1102 cod civ, ciascun condomino puo servirsi della cosa comune purche non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto, imponendo loro limitazioni che importino un pregiudizio giuridicamente apprezzabile. L'accertamento del rispetto di tale limite spetta al giudice del merito ed e insindacabile in Sede di legittimita se congruamente motivato. (Conf 1391/72, mass n 357974; 574/71, mass n 350284).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)