Sez. U, Sentenza n. 16996 del 26/07/2006 (Rv. 593713 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Soggetti titolari di emittenti radiotelevisive - Controversia avente ad oggetto il cd."preuso" delle frequenze radiotelevisive insorta nel vigore della legge n. 223 del 1990 - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio dell'impianto - Rapporto concessorio - Estraneità - Controversia fra soggetti privati - P.A. - Estraneità al giudizio - Rilascio della concessione nelle more del giudizio - Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La cognizione della controversia insorta fra soggetti privati titolari di emittenti radiotelevisive nel vigore della legge 6 agosto 1990, n. 223, avente ad oggetto il "preuso" delle frequenze radiotelevisive, è devoluta al giudice ordinario, atteso che il soggetto che, all'entrata in vigore della detta legge, già esercitava (come nella specie) la gestione dell'impianto, era autorizzato in via transitoria a proseguire nell'esercizio dell'impianto stesso (art. 32), ancorché non munito della concessione amministrativa prevista dall'art. 16; né rileva, ai fini della determinazione della giurisdizione, l'intervenuto rilascio delle concessioni per la radiodiffusione nelle more del giudizio, essendo stato promosso quest'ultimo quando a favore delle parti non era stato emanato alcun provvedimento.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1990 num. 223 art. 16 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)