Sez. L, Sentenza n. 15622 del 11/12/2001 (Rv. 551018 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto - Normale inidoneità ad influire sul decorso della prescrizione - Fattispecie in tema di prescrizione del diritto all'assunzione in seguito a superamento di concorso.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovino la loro causa nell'ignoranza, da parte del titolare, dell'evento generatore del suo diritto e nel ritardo con cui egli proceda ad accertarlo per la mancata comunicazione - al di fuori della speciale ipotesi di sospensione prevista dall'art. 2941 n. 8 cod.civ. - di tale evento da parte del debitore. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che il diritto del ricorrente ad essere assunto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in conseguenza del suo utile collocamento nella graduatoria degli idonei di un concorso per fotolitografi bandito dall'Istituto poteva essere fatto valere fin dal momento in cui l'Istituto aveva proceduto all'assunzione del candidato collocato nella medesima graduatoria nel posto immediatamente successivo a quello occupato dal ricorrente senza che potesse attribuirsi alcun rilievo in contrario alla mancata conoscenza della suddetta avvenuta assunzione asseritamente ascrivibile alla mancata comunicazione, peraltro non richiesta dal bando di concorso, della stessa al ricorrente da parte del suddetto Istituto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 com. 1 n. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)