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Sez. 1, Sentenza n. 9291 del 18/09/1997 (Rv. 508117 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Momento in cui il diritto può essere fatto valere - Configurabilità - Impedimenti di mero fatto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508117-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

L'art. 2935 cod. civ., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, quindi agli impedimento di ordine giuridico e non già a quelli di mero fatto. Tra gli impedimenti di mero fatto rientra l'ignoranza del titolare del diritto, anche quando essa è incolpevole. Solo in caso di dolo da parte del debitore, la prescrizione rimarrà sospesa ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 n. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)