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Sez. 1, Sentenza n. 6571 del 09/12/1996 Cc. (dep. 20/03/1997) Rv. 207023 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Sospensione durante la pendenza dei termini per il deposito della sentenza - Provvedimento adottato dopo la loro scadenza, senza che il deposito abbia avuto luogo - Legittimità.
Stato
decisa il 1996-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207023-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

Il provvedimento di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, nel caso previsto dall'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., può essere legittimamente emesso anche dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 544, commi secondo e terzo, per il deposito della sentenza, senza che questo abbia avuto luogo, non determinando la detta scadenza l'esaurimento della fase del giudizio in corso, la quale si conclude, invece, soltanto con la trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione, come desumibile anche dall'art. 91 disp. att. cod. proc. pen., che regola la competenza in ordine ai provvedimenti concernenti le misure cautelari.

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 91 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 91 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)