Sez. 5, Sentenza n. 2139 del 06/04/1998 Cc. (dep. 13/07/1998) Rv. 211694 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Fase del giudizio - Termine per la redazione della motivazione della sentenza - Competenza ad emettere il provvedimento - Giudice che procede - Sussistenza - Eventuale omissione - Competenza del giudice della ulteriore fase processuale - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
In materia cautelare competente all'emanazione dell'ordinanza di sospensione dei termini di fase, nella pendenza dei termini di deposito della motivazione, è il giudice procedente. Tuttavia l'eventuale omissione è emendabile, purché i termini non siano scaduti, da parte dello stesso giudice, con ordinanza emessa successivamente, e da parte di un giudice diverso purché investito della cognizione della ulteriore fase processuale nella quale provvede.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)