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Sez. 3, Sentenza n. 34900 del 06/06/2007 Ud. (dep. 17/09/2007) Rv. 237199 - 01

LAVORO - IN GENERE | Reati contravvenzionali - Mancata fissazione, da parte dell'organo di vigilanza, del termine per la regolarizzazione - Improcedibilità dell'azione penale - Sussistenza - Concessione del termine da parte del giudice - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237199-01

LAVORO - IN GENERE

In tema di reati contravvenzionali in materia di lavoro, l'omessa fissazione, da parte dell'organo di vigilanza, di un termine per la regolarizzazione, come previsto dall'art. 20, comma primo, D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 (applicabile, per il richiamo contenuto nell'art. 15, comma primo, D.Lgs. 23 aprile 2004 n. 124, oltre che alle violazioni di norme attinenti alla sicurezza e all'igiene del lavoro, anche a quelle di ogni altra norma in materia di lavoro e di legislazione sociale), comporta l'improcedibilità dell'azione penale, dovendosi escludere che alla suddetta omissione possa sopperirsi mediante la concessione di un termine da parte del giudice.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/04/2004 num. 124 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)