Sez. 3, Sentenza n. 23882 del 23/02/2016 Ud. (dep. 09/06/2016) Rv. 267064 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 30 - Recidiva subvalente - Sopravvenuta modifica normativa - Impugnazione del solo imputato - Applicazione della norma più favorevole - Calcolo della pena con applicazione dell'aumento per la recidiva - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza di appello che, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, nell'applicare la norma più favorevole, sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado, in relazione alla fattispecie prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, operi, nella rideterminazione della pena, l'aumento per la recidiva, ritenuta dal primo giudice soccombente rispetto alla circostanza attenuante del fatto di lieve entità, divenuta ipotesi autonoma di reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 CORTE COST., Decreto Legge 20/03/2014 num. 36, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Legge 16/05/2014 num. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)