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Sez. 1, Sentenza n. 17313 del 15/04/2008 Ud. (dep. 24/04/2008) Rv. 239620 - 01

RECIDIVA - IN GENERE | Aumento obbligatorio per la tipologia del reato - Necessità - Esclusione - Giudizio di bilanciamento con attenuanti - Divieto - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239620-01

RECIDIVA - IN GENERE

Anche quando, per la tipologia del reato ascritto, l'aumento di pena per la recidiva sia obbligatorio ai sensi dell'art. 99, comma quinto, cod. pen., non sussiste, in presenza di attenuanti, il divieto del giudizio di bilanciamento tra queste ultime e la recidiva, essendo precluso solo quello di prevalenza delle prime sulla seconda. Ne consegue che è viziata da illegittimità la sentenza che, nel determinare la pena da infliggere, dapprima proceda all'aumento per la recidiva e successivamente alla diminuzione per le attenuanti. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, provvedendo direttamente al nuovo calcolo della pena finale, a partire dalla pena-base, così come determinata dal giudice di merito)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 com. 5 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)