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Sez. 6, Sentenza n. 10405 del 07/02/2008 Ud. (dep. 06/03/2008) Rv. 239018 - 01

RECIDIVA - REITERATA | Disciplina introdotta dall'art. 3 della L. n. 251 del 2005 - ObbligatorietĂ  del relativo aumento di pena - Esclusione - Giudizio di bilanciamento - OperativitĂ  - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239018-01

RECIDIVA - REITERATA

Il giudice deve procedere al giudizio di bilanciamento, soggetto al regime limitativo di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen., tra le circostanze attenuanti e la contestata recidiva reiterata, soltanto quando ritenga quest'ultima effettivamente idonea ad influire sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede; ove la ritenga, invece, inapplicabile, egli deve tenere conto soltanto delle circostanze attenuanti, non essendovi alcuno spazio per il giudizio di comparazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)