Sez. 5, Sentenza n. 40446 del 25/09/2007 Ud. (dep. 31/10/2007) Rv. 237273 - 01
RECIDIVA - REITERATA | Disciplina introdotta dalla L. n. 251 del 2005 - Obbligatorietà del relativo aumento di pena - Esclusione - Giudizio di comparazione - Prevalenza delle attenuanti - Ammissibilità - Condizioni.
RECIDIVA - REITERATA
La recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., anche dopo le modifiche apportate dalla L. n. 251 del 2005, deve ritenersi facoltativa; ne consegue che, qualora il giudice non ritenga di applicare il relativo aumento di pena, non opera, nell'ambito del giudizio di bilanciamento tra circostanze, il divieto di far prevalere le attenuanti sulle aggravanti, introdotto all'art. 69, comma quarto, cod. pen. dalla legge summenzionata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)