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Sez. 3, Sentenza n. 7250 del 13/06/1992 (Rv. 477716 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione | Nascita del diritto - Momento rilevante - Carattere cogente ed inderogabile del procedimento notificatorio ex art. 8 della legge n. 590 del 1965 - Esclusione - Rinuncia al diritto di prelazione - Validità - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477716-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione

Il diritto di prelazione previsto dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965, che esiste potenzialmente in capo all'affittuario coltivatore diretto ed agli altri soggetti indicati dalla legge sin dal momento della stipulazione del contratto agrario, facendo parte della loro posizione soggettiva nell'ambito del rapporto agrario, diventa attuale e concreto nel momento in cui il proprietario concedente comunica agli stessi in qualunque modo, anche verbalmente, la sua volontà di alienare il fondo a titolo oneroso, non avendo carattere cogente ed inderogabile il procedimento notificatorio predisposto all'art. 8 cit.. Pertanto, quando sia raggiunta la prova, incombente allo stesso proprietario, di tale comunicazione completa di tutti gli elementi essenziali della proposta di acquisto, deve ritenersi valida la rinuncia al diritto di prelazione successivamente espressa in forma scritta dall'avente diritto anche se indipendentemente ed anteriormente alla notificazione del preliminare prevista dall'art. 8 citato.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)