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Sez. 3, Sentenza n. 10020 del 09/10/1998 (Rv. 519566 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Presupposto - Comunicazione della volontà di alienazione del fondo - Notifica ex art. 8 legge n. 590 del 1965 - Carattere cogente - Esclusione - Comunicazione, anche verbale, della volontà di alienare il fondo - Sufficienza.
Stato
decisa il 1998-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519566-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

Il diritto di prelazione previsto dall'art. 8 legge n. 590 del 1965 (cosiddetta "prelazione agraria") diventa attuale e concreto nel momento in cui il proprietario concedente comunica ai soggetti indicati in detto articolo, in qualunque modo, anche verbalmente, la sua volontà di alienare il fondo a titolo oneroso, non avendo carattere cogente ed inderogabile il procedimento notificatorio predisposto all'art. 8 citato (nel caso di specie i giudici di merito avevano accertato che al conduttore era stata notificata a mezzo ufficiale giudiziario copia del preliminare di vendita).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/09/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)