Sez. 3, Sentenza n. 723 del 27/01/1999 (Rv. 522663 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Comunicazione del proprietario concedente della sua volontà di alienazione del fondo - Formalità - Rispetto delle modalità di notifica previste dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Sufficienza anche di una comunicazione meramente verbale ai fini del decorso del termine di decadenza dall'esercizio della prelazione - Configurabilità - Successivo ricorso aggiuntivo del proprietario alle formalità di notifica ex art. 8 della legge citata - Idoneità alla remissione in termini - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Il diritto di prelazione previsto dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 (cosiddetta prelazione agraria) diventa attuale e concreto nel momento in cui il proprietario concedente comunica ai soggetti indicati in detto articolo, in qualunque modo (e perciò anche verbalmente), la sua volontà di alienare il fondo a titolo oneroso, non avendo carattere cogente ed inderogabile il procedimento notificatorio predisposto dall'art. 8 citato. Da ciò consegue che, una volta che l'avente diritto abbia conseguito conoscenza di tale volontà, si rendono subito operativi i termini entro i quali esercitare - a pena di decadenza - la prelazione e che un eventualmente successivo ricorso aggiuntivo del proprietario concedente alle formalità di notifica previste dall'art. 8 cit. non valga a rimettere in termini l'avente diritto rispetto all'esercizio della prelazione.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)