Sez. 2, Sentenza n. 1568 del 24/02/1999 (Rv. 523578 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE | Strutture elencate nell' art. 1117, n. 1, cod. civ. - Presunzione di proprietà comune - Fondamento - Prova contraria - Titolo proveniente dall' originario proprietario o da tutti i condomini - Necessita - Accertamento concreto della destinazione all'uso comune o al godimento esclusivo - Irrilevanza.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE
La presunzione di proprietà condominiale sulle strutture essenziali all'esistenza dell'edificio, elencate nell'art. 1117 n. 1 cod. civ.- nella specie scale - può esser superata soltanto da un titolo, proveniente da colui che ha costituito il condominio, ovvero da tutti i condomini successivamente, nel quale si affermi la proprietà esclusiva a favore del condomino, mentre la stessa presunzione non può esser superata dal concreto accertamento della destinazione delle suddette strutture all'uso esclusivo del singolo condomino.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)