Sez. 1, Sentenza n. 4055 del 04/12/2012 Ud. (dep. 25/01/2013) Rv. 254218 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE | Contrasto del dispositivo con la motivazione - Errore materiale - Ricorso alla motivazione - Legittimità - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE
In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti. (Nella specie, la Corte, rilevato che nel dispositivo l'imputato risultava condannato per lesione aggravata ex art. 583, n. 1 cod. pen., laddove l'esito della perizia medico legale, riportata in motivazione, individuava la durata della malattia in un periodo inferiore a 40 giorni, ha disposto la correzione del dispositivo ed escluso l'aggravante).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)