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Sez. 4, Sentenza n. 2996 del 06/12/2007 Ud. (dep. 21/01/2008) Rv. 238672 - 01

SENTENZA - REQUISITI - DISPOSITIVO | Contrasto con la motivazione - Valutazione - Parametri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238672-01

SENTENZA - REQUISITI - DISPOSITIVO

Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen.. (Nella fattispecie il ricorrente si doleva che la Corte di Appello non aveva considerato che il giudice di primo grado avesse in motivazione ritenuto le circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti, mentre nel dispositivo aveva formulato un giudizio di equivalenza: la Corte di cassazione ha escluso la necessità del ricorso interpretativo alla motivazione in quanto il contrasto non si manifestava "ictu oculi" e non risultava evidente che il dispositivo fosse frutto di un errore).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)