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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 120 del 1962

Decisione
decisa il 1962-12-12, depositata il 1962-12-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:120
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 1677

  • Elezioni
  • Elezioni amministrative
  • Contenzioso elettorale
  • Attribuzioni giurisdizionali dei consigli comunali
  • Artt. 82, 83 T.U. n. 570 del 1960
  • Preteso contrasto con l'art. 102 Cost.
  • Questione già decisa con sentenza nel senso della infondatezza
  • Riproposizione
  • Ordinanza di manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Sollevata nel corso di un giudizio in materia di elezione a consigliere comunale in Filadelfia la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 102 della Costituzione, promossa con deliberazione emessa l'8 maggio 1962 dal Consiglio comunale di Filadelfia, si dichiara la minifesta infondatezza della questione, considerato che essa è stata ripetutamente decisa dalla Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 92 del 1962, che l'ha dichiarata infondata.

Norme impugnate

  • art. 83 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
  • art. 82 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa l'8 maggio 1962 dal Consiglio comunale di Filadelfia su ricorso di Maiolo Giuseppe, iscritta al n. 100 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962; Udita nella camera di consiglio del 27 novembre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
punto 1
Ritenuto che il Consiglio comunale di Filadelfia, con la suddetta deliberazione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli art. 82 e 83 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento all'art. 102 della Costituzione; che in questa causa non c'è stata costituzione di parti;
punto 2
Considerato che la questione è stata ripetutamente decisa da questa Corte, da ultimo con la sentenza n. 92 del 1962, che l'ha dichiarata infondata; che non sono stati addotti e non sussistono motivi per discostarsi dalle precedenti decisioni;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 e 83 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, proposta con la deliberazione citata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze