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Sez. 1, Sentenza n. 44221 del 17/09/2014 Ud. (dep. 23/10/2014) Rv. 260897 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Contravvenzione di cui all'art. 2 legge 27 dicembre 1956 n. 1423 - Provvedimento del Questore - Potere del giudice di sostituire la propria valutazione nel giudizio di pericolosità a quella del Questore - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-09-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260897-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il giudice non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in quanto, in tal modo, eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo mentre gli è consentito soltanto un sindacato di legittimità, consistente nella verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna che aveva integrato il provvedimento emesso dal Questore sul solo presupposto dell'esercizio della prostituzione da parte dell'imputata, giustificandone la legittimità in ragione del ritenuto pericolo, non indicato nell'atto amministrativo, della commissione di condotte delittuose di atti osceni in luogo pubblico).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1453 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)