Sez. 5, Sentenza n. 18093 del 24/03/2010 Cc. (dep. 12/05/2010) Rv. 246957 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Modifiche dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. D.L. n. 11 del 2009 - Applicazione della custodia carceraria salva l'insussistenza di esigenze cautelari - Applicazione ai procedimenti in corso - Sussistenza - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
L'obbligo di disporre la custodia cautelare in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza, salva l'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza di esigenze cautelari, introdotto anche per altre fattispecie criminose dall'art. 2, comma primo, lett. a) D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38, trova applicazione, trattandosi di norma processuale, anche nei procedimenti relativi ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del summenzionato decreto, sicché il giudice, ove richiesto in tal senso dal pubblico ministero, ha l'obbligo di sostituire in tali ipotesi la misura cautelare meno grave eventualmente adottata in precedenza con quella carceraria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 CORTE COST., Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)