Sez. 5, Sentenza n. 18090 del 16/03/2010 Cc. (dep. 12/05/2010) Rv. 247143 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari - Sopravvenienza della modifica normativa dell'art. 275 comma terzo cod. proc. pen. - Ripristino della misura carceraria - Legittimità - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
È legittimo il provvedimento con cui il Tribunale della libertà confermi - nei confronti dell'imputato del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, già sottoposto a custodia cautelare in carcere successivamente sostituita con gli arresti domiciliari - il ripristino della più grave misura carceraria in virtù della sopravvenienza della modifica normativa dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - introdotta con l'art. 2, comma primo, lett. a-bis D.L. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni in legge n. 38 del 2009 - la quale estende la presunzione di inadeguatezza di misure cautelari diverse dalla custodia cautelare in carcere per i reati ivi indicati, tra i quali è compreso quello di cui al predetto art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Peraltro, detta modifica normativa, trattandosi di materia processuale e in assenza di diversa disposizione transitoria, è applicabile, anche con riguardo ai procedimenti in corso, sulla base del principio "tempus regit actum".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 2 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)